Art. 2.
(Princìpi generali).

      1. Lo Stato riconosce e promuove la famiglia come società naturale fondata sul

 

Pag. 4

matrimonio, in attuazione dell'articolo 29 della Costituzione.
      2. Per la realizzazione dei diritti di cui al comma 1, lo Stato favorisce la realizzazione o, se già istituiti, l'incremento, di adeguati servizi pubblici di supporto ai bisogni dei membri della famiglia, definiti ai sensi del comma 3, attraverso un'organica e integrata politica di sostegno e di valorizzazione del nucleo familiare, anche in collaborazione con le regioni, con le province e con i comuni. A tale fine, in particolare, lo Stato:

          a) attua, nel rispetto delle convinzioni etiche di ciascun cittadino, programmi di intervento informativo e di sostegno finalizzati alla tutela della vita in ogni suo stadio, dalla fase prenatale, favorendo la maternità, al puerperio sino alla senilità;

          b) garantisce il diritto alla salute di ogni individuo, rimuovendo ogni ostacolo di ordine economico e sociale che possa impedire il suo sviluppo e la sua piena funzionalità nella famiglia e nella società.

      3. Per servizio pubblico di supporto ai bisogni dei membri della famiglia, di cui al comma 2, si intende ogni attività resa, con le finalità e con gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private convenzionate, che rispettano i criteri e gli standard fissati dalle leggi statali e regionali allo scopo di garantire l'efficacia, la trasparenza e il migliore rapporto tra costi e benefìci del servizio stesso.