1. Lo Stato riconosce e promuove la famiglia come società naturale fondata sul
a) attua, nel rispetto delle convinzioni etiche di ciascun cittadino, programmi di intervento informativo e di sostegno finalizzati alla tutela della vita in ogni suo stadio, dalla fase prenatale, favorendo la maternità, al puerperio sino alla senilità;
b) garantisce il diritto alla salute di ogni individuo, rimuovendo ogni ostacolo di ordine economico e sociale che possa impedire il suo sviluppo e la sua piena funzionalità nella famiglia e nella società.
3. Per servizio pubblico di supporto ai bisogni dei membri della famiglia, di cui al comma 2, si intende ogni attività resa, con le finalità e con gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private convenzionate, che rispettano i criteri e gli standard fissati dalle leggi statali e regionali allo scopo di garantire l'efficacia, la trasparenza e il migliore rapporto tra costi e benefìci del servizio stesso.